Primo regolamento tramviario ferrarese Regno d'Italia - MUNICIPIO di FERRARA Il regolamento per i Trams deliberato dal Consiglio Comunale nelle sue sedute 26 Novembre 1885 e 6 Maggio 1886, venne approvato dalla Deputazione Provinciale nelle sue sedute del 28 Decembre 1885 e 29 Giugno 1886, e vistato dal Ministero dell'Interno nel 12 Agosto corrente, ed ora lo si pubblica mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. REGOLAMENTO PEI TRAMS 1. I trams debbono posteggiare unicamente nella Piazza Cattedrale ai lati del Listone del Duomo, e precisamente dove sarannovi appositi segnali di marmo. 2. Per le corse alla Ferrovia i trams verranno sul luogo di posteggio soltanto 40 minuti prima dell'ora in cui partono i treni ferroviari. 3. Nelle giornate di mercato i trams in servizio per la Stazione partendo dalla Piazza Cattedrale, s'avvieranno per la volta del Cavallo, per la via Garibaldi, pel Corso di Piazza d'Armi, e pel terzo tronco del Viale Cavour alla Stazione. Negli altri giorni percorreranno invece la Piazza Commercio e per la Piazza Savonarola e Pollajuoli procederanno nel Viale Cavour fino alla Stazione. 4. In circostanze straordinarie o di feste o di pubblici spettacoli dovranno i Concessionari volta per volta richiedere all'ufficio di Polizia le necessarie indicazioni per l'itinerario a percorrere nell'andata e nel ritorno. 5. Le tariffe deliberate dalla Giunta a termini di Legge verranno stampate a spese dei Concessionari, e rimarranno esposte sui trams in luogo visibile per norma degli utenti. 6. I Conduttori di trams dovranno dare il segnale colla cornetta una volta soltanto all'atto della partenza, lo stesso segnale sara dato nei crocevia delle strade o quando un ostacolo qualunque si trovi sulla linea di loro percorrenza al fine di evitare disgrazie. 7. È vietato severamente a detti Conduttori od altri inservienti dei trams di gridare o di chiamare le persone con gesti od altro per indicare ad esse la destinazione di partenza, dovendo servire a quest'uopo un altro Cartello stampato, nel quale s'indichera la destinazione del trams: come pure e vietato ai medesimi di lasciare entrare nei trams persone in istato di ubbriachezza. 8. Le Vetture dovranno essere monite in tempo di notte, cominciando coll'accensione dell'illuminazione pubbica, di due fanali accesi con riverbero bianco sul dinnanzi e con cristallo rosso nella parte posteriore, nonché di un fanale acceso nell'interno della Vettura. 9. I Contavventori saranno passibili delle pene comminate dal vigente Regolamento sulle Vetture Pubbliche. Ferrara 30 Agosto 1887 IL SINDACO C. MASI